Art. 7 — Compiti della giunta nazionale

La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attivita' amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:

  • a)formula la proposta di statuto dell'ente;
  • a-bis)definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera e' trasmessa al Ministero vigilante per l'approvazione;
  • b)delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici;
  • c)esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente;
  • d)delibera lo schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale;
  • e)esercita, sulla base dei criteri e modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attivita' sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera d) del presente comma;
  • f)propone al Consiglio nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilita' di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;
  • g)nomina il segretario generale;
  • h)svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto;
  • h-bis)individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:
  • 1)obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attivita' sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;
  • 2)previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzieta' e imparzialita' degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilita' delle decisioni;
  • 3)razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.

Testo vigente dal 11 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1999 al 11 febbraio 2004. 33 parole tolte, 267 parole aggiunte in 9 capoversi.

aggiunto: a-bis) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera e' trasmessa al Ministero vigilante per l'approvazione;

d) tolto: approva il aggiunto: delibera lo schema di bilancio preventivo e tolto: sottopone al consiglio nazionale il bilancio consuntivo per l'approvazione aggiunto: di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale;

e) esercita, sulla base dei criteri e modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, tolto: ne approva i bilanci e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse aggiunto: sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attivita' sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera d) del presente comma;

f) tolto: delibera, sentito il consiglio nazionale, sulla proposta di aggiunto: propone al Consiglio nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali aggiunto: o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi tolto: federali aggiunto: direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilita' di funzionamento dei medesimiaggiunto: , o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;

h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statutoaggiunto: ;

aggiunto: h-bis) individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:

aggiunto: 1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attivita' sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;

aggiunto: 2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzieta' e imparzialita' degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilita' delle decisioni;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: 3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-23;242~art7 · fonte del testo