(( Il consiglio nazionale e' composto da:

  • a)il presidente del CONI, che lo presiede;
  • b)i presidenti delle federazioni sportive nazionali;
  • c)i membri italiani del CIO;
  • d)atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attivita' sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attivita' sportive;
  • e)tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;
  • f)cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
  • g)tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate;
  • h)un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del comma 1. )) I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1, individuati nell'ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio. (( I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti. )) Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche non in attivita', che hanno preso parte ai giochi olimpici purche', alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi piu' di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato. Lo statuto puo' prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.

Testo vigente dal 11 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1999 al 11 febbraio 2004. 29 parole tolte, 125 parole aggiunte in 5 capoversi.

d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionalitolto: , aggiunto: e delle discipline sportive associate a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attivita' sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attivita' sportive;

e) tolto: un membro aggiunto: tre membri in rappresentanza dei presidenti tolto: degli organi periferici aggiunto: delle strutture territoriali di livello regionale tolto: ed un membro in rappresentanza degli organi periferici aggiunto: e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONItolto: .aggiunto: ;

aggiunto: f) cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

aggiunto: g) tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate;

aggiunto: h) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del comma 1. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1, individuati nell'ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio. tolto: Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lo statuto regola il procedimento per l'elezione dei soggetti aggiunto: I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b)aggiunto: , sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti almeno …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-23;242~art4 · fonte del testo

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