Art. 6 — Giunta nazionale
La giunta nazionale e' composta da:
- a)il presidente del CONI, che la presiede;
- b)i membri italiani del CIO;
- c)dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;
- c-bis)un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva;
- c-ter)due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:
- a)Presidenti di federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque;
- b)componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 15. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 FEBBRAIO 2017, N. 43)). Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 15. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 15.
Testo vigente dal 20 aprile 2017
