Art. 15 — Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate

(( Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l'attivita' sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attivita' individuate nello statuto del CONI. Ad esse partecipano societa' ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attivita', anche singoli tesserati. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalita' giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o Disciplina associata o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovra' essere convocata l'assemblea delle societa' e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio. L'assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale. Il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate e' concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI puo' concedere in uso alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate beni di sua proprieta'.

Testo vigente dal 11 febbraio 2004

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

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Che cosa è cambiato dal 11 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1999 al 11 febbraio 2004. 18 parole tolte, 168 parole aggiunte.

Le federazioni sportive nazionali aggiunto: e le discipline sportive associate svolgono l'attivita' sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIOaggiunto: , delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di tolto: specifici aspetti di tale attivita' aggiunto: specifiche tipologie di attivita' individuate nello statuto del CONI. Ad esse partecipano societa' ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali aggiunto: e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attivita', anche singoli tesserati. Le federazioni sportive nazionali aggiunto: e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalita' giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono tolto: disciplinate aggiunto: soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, tolto: dal aggiunto: alla disciplina del codice civile e tolto: dalle aggiunto: delle relative disposizioni di attuazione tolto: del medesimoaggiunto: . I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o Disciplina associata o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovra' essere convocata l'assemblea delle societa' e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio. L'assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati. Le federazioni sportive nazionali aggiunto: e le discipline sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal tolto: consiglio aggiunto: Consiglio nazionale. Il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali aggiunto: e discipline sportive associate e' concesso a norma tolto: dell'articolo 12 del codice civile, aggiunto: del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del tolto: consiglio aggiunto: Consiglio nazionale. Il CONI tolto: eaggiunto: , le federazioni sportive nazionali aggiunto: e le discipline sportive associate restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI puo' concedere in uso alle federazioni sportive nazionali aggiunto: e alle discipline sportive associate beni di sua proprieta'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-23;242~art15 · fonte del testo

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