Art. 2 — Autonomia dell'ordinamento sportivo

In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

  • a)((l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive));
  • b)i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
  • c)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 17 OTTOBRE 2003, N. 280));
  • d)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 17 OTTOBRE 2003, N. 280)). Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. ((2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le societa' calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra societa' calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile))

Testo vigente dal 19 ottobre 2003

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 160/2019

    Questione infondata
    25 giugno 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b ), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, come convertito. Il potere esercitato dal TAR rimettente, contestualmente all'atto di rimessione, di sospensione del provvedimento impugnato fino alla decisione della Corte costituzionale, non si è esaurito per effetto della successiva pronuncia del Consiglio di Stato che ha respinto la domanda cautelare. La definizione dell'incidente cautelare non fa infatti venire meno la necessità per il rimettente di applicare la norma censurata per decidere sull'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sull'azione di annullamento (sollevata dalle parti resistenti nel giudizio a quo ) e, in ogni caso, le vicende del provvedimento cautelare successive all'ordinanza di rimessione, compresa la sua riforma in appello, non sono idonee a produrre effetti sul giudizio costituzionale. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il giudizio incidentale di costituzionalità è autonomo rispetto al giudizio a quo, nel senso che non risente delle vicende successive all'atto di rimessione che concernono il rapporto dedotto nel processo principale, come previsto dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La rilevanza della questione deve quindi essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento dell'ordinanza di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016, n. 236 del 2015, n. 242 del 2014, n. 164 del 2014, n. 120 del 2013, n. 274 del 2011 e n. 42 del 2011 ).

    Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva · Art. 24 cost. · Art. 103 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 49/2011

    Questione infondata
    11 febbraio 2011

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b ), e 2, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, impugnato, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata da una delle parti costituite in relazione alla mancata adeguata valutazione della natura del provvedimento contestato nel giudizio a quo . Infatti, il rimettente, sia pure implicitamente, si è conformato all'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui, ancorché adottate nel contraddittorio delle parti, le decisioni assunte dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport (organismo, peraltro, sostituito in seno al CONI dal neo istituito Tribunale nazionale arbitrale dello sport) hanno la natura di provvedimenti amministrativi, di talché non è, in linea di principio, implausibile che il giudice amministrativo affermi la sua giurisdizione (che è di natura esclusiva) nei confronti di ogni tipo di decisione della Camera di conciliazione ed arbitrato. Nel senso che il difetto di giurisdizione, per essere rilevabile, deve essere macroscopico, v. la citata sentenza n. 34/2010.

    Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva · Art. 24 cost. · Art. 103 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 2003 al 19 ottobre 2003. 37 parole tolte, 137 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) aggiunto: l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive tolto: ed agonistiche;

c) tolto: l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di societa', di associazioni sportive e di singoli tesserati aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 17 OTTOBRE 2003, N. 280;

d) tolto: l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 17 OTTOBRE 2003, N. 280. Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni, gli affiliati … del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. aggiunto: 2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le societa' calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra societa' calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-08-19;220~art2 · fonte del testo

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