Art. 10 — Segretariato generale

Il segretariato generale e' composto dal segretario generale e dalla segreteria tecnico-operativa. Il Segretario generale e' nominato dal Comitato di gestione, su proposta del presidente dell'((Autorita' di sistema portuale)), scelto tra esperti di comprovata esperienza manageriale o qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge nonche' nelle materie amministrativo-contabili. Il segretario generale e' assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il segretario generale puo' essere rimosso dall'incarico su proposta motivata del presidente, con delibera del comitato di gestione.Il Segretario generale e' soggetto all'applicazione della disciplina dettata in materia di responsabilita' dirigenziale, incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' sui limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Il contratto di diritto privato stipulato dal Segretario generale si conforma alla contrattazione collettiva di riferimento delle ((Autorita' di sistema portuale)). Il segretario generale:

  • a)e' preposto alla segreteria tecnico-operativa;
  • b)provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorita' di sistema portuale e sovrintende e coordina le attivita' degli uffici territoriali portuali di cui all'articolo 6-bis della presente legge;
  • c)cura l'istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato di gestione;
  • d)cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attivita', con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
  • e)cura l'attuazine delle direttive del presidente e del comitato di gestione;
  • f)elabora il piano regolatore di sistema portuale, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa;
  • g)riferisce al comitato di gestione sullo stato di attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle strutture portuali e sull'organizzazione economico-produttiva delle attivita' portuali;
  • h)provvede alla tenuta dei registri di cui all'articolo 24, comma 2. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'autorita', il segretario generale si avvale di una segreteria tecnico-operativa, composta, in sede di prima applicazione della presente legge, da personale proveniente dalle soppresse ((Autorita' di sistema portuale)), in un contingente e in una composizione qualitativa determinata ai sensi dell'articolo 9 in relazione alle specifiche esigenze di ciascun scalo. Il rapporto di lavoro del personale delle ((Autorita' di sistema portuale)) e' di diritto privato ed e' disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto rapporto e' regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovranno tener conto anche della compatibilita' con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa delle ((Autorita' di sistema portuale)) per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle ((Autorita' di sistema portuale)) per la parte sindacale.

Testo vigente dal 24 febbraio 2018

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 133/2023

    Questione infondata
    30 giugno 2023

    I rapporti di lavoro instaurati con le autorità portuali non potevano ritenersi integralmente regolati dalla disciplina del pubblico impiego nella disciplina dettata dalla legge n. 84 del 1994, in considerazione della compresenza di funzioni eterogenee ad esse attribuite e della loro controversa qualificazione giuridica; anche dopo la riforma operata dal d.lgs. n. 169 del 2016 – che pure ha richiamato alcuni dei principi generali del d.lgs. n. 165 del 2001 e ha espressamente qualificato le AdSP quali enti pubblici non economici – tali rapporti hanno mantenuto i tratti salienti dello statuto privatistico del rapporto di lavoro. (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento all’art. 97, quarto comma, Cost., degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 6, della legge n. 84 del 1994, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 169 del 2016, là dove concorrono ad escludere l’applicabilità alle autorità portuali dello statuto del pubblico impiego e a disciplinare i relativi rapporti di lavoro secondo le disposizioni del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, consentendo, in particolare, ai dipendenti l’accesso in via automatica ad una qualifica superiore, non dirigenziale, per effetto dell’esercizio delle relative mansioni. Le disposizioni censurate – pur disciplinando, con carattere di indubbia specialità, il rapporto di lavoro del personale delle autorità portuali – non violano il principio del pubblico concorso: la scelta del legislatore del 1994 di regolare tali rapporti di lavoro secondo modelli propri del diritto privato, e la conseguente applicabilità dell’art. 2103 cod. civ. nell’ambito delle progressioni in carriera, è giustificata dal perseguimento del buon andamento e dell’efficienza dell’amministrazione di tali autorità; la stessa non appare irragionevole, in quanto è finalizzata a mantenere un trattamento adeguatamente differenziato per rapporti che, per la loro genesi e per le esigenze di flessibilità connesse al concreto svolgimento delle prestazioni lavorative, presentano tratti di accentuata specialità).

    Art. 6 Riordino della legislazione in materia portuale · Art. 10 Riordino della legislazione in materia portuale · Art. 8 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 24 febbraio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2016 al 24 febbraio 2018. 16 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il segretariato generale e' composto dal segretario generale e dalla segreteria tecnico-operativa. Il Segretario generale e' nominato dal Comitato di gestione, su proposta del presidente tolto: dell'AdSP aggiunto: dell'Autorita' di sistema portuale, scelto tra esperti di comprovata esperienza manageriale o qualificazione professionale nel settore disciplinato … di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il segretario generale puo' essere rimossotolto: ... dall'incarico su proposta motivata del presidente, con delibera del comitato di gestione.Il Segretario … diritto privato stipulato dal Segretario generale si conforma alla contrattazione collettiva di riferimento delle tolto: AdSP aggiunto: Autorita' di sistema portuale. Il segretario generale:

… composta, in sede di prima applicazione della presente legge, da personale proveniente dalle soppresse tolto: autorita' portuali aggiunto: Autorita' di sistema portuale, in un contingente e in una composizione qualitativa determinata ai sensi dell'articolo 9 in relazione alle specifiche esigenze di ciascun scalo. Il rapporto di lavoro del personale delle tolto: autorita' di sistema portuali aggiunto: Autorita' di sistema portuale e' di diritto privato ed e' disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro … le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa delle tolto: autorita' di sistema portuali aggiunto: Autorita' di sistema portuale per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle tolto: autorita' di sistema portuali aggiunto: Autorita' di sistema portuale per la parte sindacale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art10 · fonte del testo

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