Art. 11 — Collegio dei revisori dei conti
(( Il collegio dei revisori dei conti e' nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' composto di cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri designati dall'Ente tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita'. Il decreto di nomina del collegio dei revisori dei conti prevede altresi' la nomina di due componenti supplenti. )) I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.
Testo vigente dal 11 febbraio 2004
