Art. 5 — Metodologia di calcolo dei costi di esercizio durante l'intero arco di vita
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 187.
Abrogato dal 14 dicembre 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 187.
Abrogato dal 14 dicembre 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 2011 al 14 dicembre 2021. 505 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: I costi di esercizio nell'intero arco di vita connessi al consumo energetico sono calcolati usando la metodologia seguente:
tolto: a) il consumo di carburante per chilometro di un veicolo, misurato come indicato al comma 4, deve essere, in ogni caso, computato in unita' di consumo energetico per chilometro;
tolto: b) qualora il consumo di carburante sia fornito in unita' di misura diverse da quella di consumo energetico, esso e' convertito in consumo di energia per chilometro utilizzando i fattori di conversione di cui alla tabella 1 dell'allegato 1;
tolto: c) quale costo per unita' di energia e' utilizzato il costo pre-accisa per unita' di energia piu' basso fra quello della benzina e quello del combustibile diesel per autotrazione;
tolto: d) i costi di esercizio imputabili al consumo energetico di un veicolo nell'intero arco di vita sono calcolati moltiplicando il chilometraggio relativo all'intero arco di vita indicato alla tabella 3 dell'allegato 1, se necessario tenendo conto del chilometraggio gia' effettuato, per il consumo di energia per chilometro di cui alla lettera b) e per il costo per unita' di energia di cui alla lettera c). I costi di esercizio nell'intero arco di vita connessi alle emissioni di CO2 sono calcolati usando la metodologia seguente:
tolto: a) il chilometraggio relativo all'intero arco di vita, indicato alla tabella 3 dell'allegato 1, se necessario tenendo conto del chilometraggio gia' effettuato, va moltiplicato per le emissioni di CO2 espresse in chilogrammi per chilometro, misurate come indicato al comma 4;
tolto: b) il valore di cui alla lettera a) va moltiplicato per il costo per chilogrammo di CO2 di cui alla tabella 2 dell'allegato 1. I costi di esercizio nell'intero arco di vita connessi alle emissioni di sostanze inquinanti sono calcolati usando la metodologia seguente:
tolto: a) i costi di esercizio relativi alle emissioni inquinanti di un veicolo nell'intero arco di vita, sono calcolati sommando i costi di esercizio relativi alle emissioni di NOx, NMHC e particolato nell'intero arco di vita;
tolto: b) i costi di esercizio relativi a ogni sostanza inquinante per l'intero arco di vita sono calcolati moltiplicando il chilometraggio relativo all'intero arco di vita indicato alla tabella 3 dell'allegato 1, se necessario tenendo conto del chilometraggio gia' effettuato, per le emissioni in grammi per chilometro misurate, come indicato al comma 4 e per il rispettivo costo per grammo di cui alla tabella 2 dell'allegato 1. Il consumo di carburante, le emissioni per chilometro di CO 2 e delle sostanze inquinanti di cui alla tabella 2 dell'allegato 1, sono misurati:
tolto: a) per i veicoli per cui la normativa comunitaria in materia di omologazione definisce procedure di prova standardizzate, utilizzando tali procedure;
tolto: b) per i veicoli che non sono oggetto di procedure di prova standardizzate comunitarie, utilizzando procedure di prova alternative indicate dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1. Nel caso di veicoli elettrici, nelle more dell'adozione di specifiche norme comunitarie, il consumo energetico, le emissioni per chilometro di CO2 e delle sostanze inquinanti di cui alla tabella 2 dell'allegato 1 sono misurati utilizzando procedure di prova indicate dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 187
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;24~art5 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.