Art. 4 — Acquisizione di veicoli adibiti a trasporto su strada a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 187.
Abrogato dal 14 dicembre 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 187.
Abrogato dal 14 dicembre 2021
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2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 2011 al 14 dicembre 2021. 288 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori di cui all'articolo 2, comma 1, devono tener conto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, almeno dei seguenti impatti energetici ed ambientali imputabili al loro esercizio nel corso dell'intero ciclo di vita:
tolto: a) il consumo energetico;
tolto: b) le emissioni di biossido di carbonio (CO2);
tolto: c) le emissioni di ossidi di azoto (NO x), idrocarburi non metanici (NMHC) e particolato. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori di cui all'articolo 2, comma 1, devono tenere conto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, anche degli ulteriori impatti ambientali definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori di cui all'articolo 2, comma 1, applicano almeno una delle seguenti opzioni:
tolto: a) stabiliscono, nei documenti dell'appalto, specifiche tecniche in materia di prestazioni energetiche ed ambientali per ciascun tipo di impatto considerato, nonche' per ogni altro eventuale tipo di impatto ambientale;
tolto: b) nel caso in cui venga esperita una procedura di appalto con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, fondano la decisione di acquisizione altresi' sull'impatto energetico e sull'impatto ambientale, includendo tali impatti fra i criteri di aggiudicazione e utilizzando la metodologia di calcolo dei costi di esercizio di cui all'articolo 5, qualora tali impatti siano trasformati in valore monetario. Ai fini di cui al comma 3, devono comunque essere applicate le disposizioni definite ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 187
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;24~art4 · fonte del testo
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