1. La quota parte di una prestazione dovuta ad una persona in virtu' dell'articolo 7 sara' calcolata nel modo seguente:

  • a)la prestazione teorica cui tale persona avrebbe diritto sara' determinata come se il periodo di contribuzione accreditata in Italia ed il periodo di residenza in Australia durante l'arco della vita lavorativa, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), compiuti fino alla data di decorrenza presunta della prestazione, fossero stati entrambi compiuti in base alle leggi di sicurezza sociale italiane; e
  • b)l'ammontare della prestazione effettivamente dovuta sara' quell'ammontare che sta, rispetto all'ammontare di cui alla precedente lettera a), nello stesso rapporto esistente tra il periodo di contribuzione accreditata e il totale risultante dalla somma del periodo di contribuzione accreditata al periodo di residenza compiuto in Australia da tale persona durante l'arco della vita lavorativa. 2. Qualora il totale dei periodi, di cui al precedente paragrafo 1, lettera b), superi il periodo massimo previsto dalle leggi di sicurezza sociale italiane per il conseguimento del diritto alla prestazione piu' elevata, ai fini del calcolo di cui al precedente paragrafo 1 si prendera' in considerazione tale periodo massimo in luogo di detto totale dei periodi. 3. Ai fini del calcolo, ai sensi del precedente paragrafo 1, di una prestazione dovuta ad una persona, si terra' conto unicamente del salario di detta persona soggetto a contribuzione in base alle leggi di sicurezza sociale italiane.

Testo vigente dal 24 giugno 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225~accordo-art9 · fonte del testo

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