Art. 7-quinquies — Calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2026, n. 5.
Abrogato dal 4 febbraio 2026
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2026, n. 5.
Abrogato dal 4 febbraio 2026
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3 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2017 al 4 febbraio 2026. 346 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Ai fini di quanto previsto all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono cosi' calcolate:
tolto: a) se l'allegato V-bis, parte A o B, fissa un valore standard per il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di produzione del biocarburante e se il valore el per questi biocarburanti, calcolato secondo l'allegato V-bis, parte C, punto 7, e' uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore standard;
tolto: b) utilizzando il valore reale calcolato secondo la metodologia definita all'allegato V-bis, parte C;
tolto: c) utilizzando un valore risultante dalla somma dei fattori della formula di cui all'allegato V-bis, parte C, punto 1, ove i valori standard disaggregati, di cui all'allegato V-bis, parte D o E, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita all'allegato V-bis, parte C, per tutti gli altri fattori;
tolto: d) ai biocarburanti non individuati nell'allegato V-bis si applicano le disposizioni di cui alla lettera b). E' possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole diversi da quelli standard che siano stati calcolati, per ciascuna area NUTS, e trasmessi alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 2009/28/CE come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE. Le relazioni redatte con riferimento alle aree NUTS ricadenti all'interno del territorio nazionale sono trasmesse alla Commissione europea a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nel caso di coltivazioni di materie prime agricole in territori esterni all'Unione europea e' possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra diversi da quelli standard che siano stati calcolati all'interno di relazioni equivalenti a quelle di cui al comma 2, elaborate dagli organi competenti e trasmesse alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE, come modificato dalla direttiva 2015/1513/UEaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2026, N. 5.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-21;66~art7quinquies · fonte del testo
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