Art. 16 — Attività di vigilanza sulle operazioni infragruppo
L'articolo 215 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entita' e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in un'impresa inclusa nell'area della vigilanza supplementare.»;
- b)al comma 2, lettera e), dopo la parola: «riassicurazione» sono inserite le seguenti: «e di retrocessione»;
- c)al comma 3, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione»;
- d)al comma 4, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e sono aggiunte, in fine, le parole: «o agli interessi delle imprese di assicurazione cedenti». L'articolo 216 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
- a)al comma 2, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4» e dopo le parole: «prestazioni assicurative» sono inserite le parole: «o per gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti»;
- b)il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. L'ISVAP, qualora accerti che le operazioni soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali e' stata omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative ordina all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.».
Testo vigente dal 8 aprile 2008
