Art. 8 — Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
All'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sportello unico per le attivita' produttive»;
- b)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Lo sportello unico per le attivita' produttive di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.»;
- c)i commi 2 e 3 sono abrogati.
Testo vigente dal 10 gennaio 2011
