Art. 35 — Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
All'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni»;
- b)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 sono individuate le modalita' che garantiscono l'esattezza, la disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.»;
- c)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1:
- a)raccorda le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;
- b)promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
- c)segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.»;
- d)dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le amministrazioni hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi.».
Testo vigente dal 10 gennaio 2011
