Art. 3 — Modifiche all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
All'articolo 3, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo le parole «comando generale del Corpo delle capitanerie di porto» sono inserite le seguenti: «- Guardia costiera»;
- b)le parole «Ministero dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ovunque ricorrano;
- c)le parole: «l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolge le attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti»;
- d)l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.».
Testo vigente dal 31 agosto 2016
