Art. 18 — Concessione di aree e banchine

(( L'Autorita' di sistema portuale e, laddove non istituita, l'autorita' marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e portuali. Sono altresi' sottoposte a concessione da parte dell'Autorita' di sistema portuale e, laddove non istituita, dell'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purche' interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali, anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonche' la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresi' gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

  • a)l'assegnazione delle concessioni;
  • b)l'individuazione della durata delle concessioni;
  • c)l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorita' concedenti;
  • d)le modalita' di rinnovo e le modalita' di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;
  • e)l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;
  • f)l'individuazione delle modalita' volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti e le pattuizioni degli atti concessori in essere, nonche' i canoni stabiliti dalle Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime, relativi a concessioni gia' assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equita' e parita' di trattamento. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzare preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 e' richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:
  • a)presentino, all'atto della domanda, un programma di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto;
  • b)possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;
  • c)prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attivita' di cui alla lettera a). In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso e' vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti nei quali non vige il divieto di cumulo la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni e' rimessa all'Autorita' di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita' concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attivita' di cui al comma 8, lettera a). In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attivita' di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio. 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35

15

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 ha disposto (con l'art. 57, comma 8-bis) che "Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico".

Testo vigente dal 27 agosto 2022

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 317/1994

    Questione infondata
    20 luglio 1994

    L'art. 18 della legge n. 84 del 1994 - attribuendo alle autorità portuali o marittime poteri di concessione di aree e banchine ad imprese, per l'espletamento di operazioni portuali, di attività relative ai passeggeri nonché di servizi di preminente interesse commerciale e industriale - si riferisce alla gestione di beni del demanio per finalità diverse da quelle turistiche e ricreative, e dunque a materie diverse da quelle interessate dalla delega di funzioni amministrative alle regioni prevista dall'art. 59, d.P.R. n. 616 del 1977 (ribadita dall'art. 6, d.l. n. 400 del 1993, conv. in legge n. 494 del 1993). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - della questione di costituzionalità dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in connessione con l'art. 13, comma primo, lett. a), della stessa legge, il quale ultimo assegna alle autorità portuali il potere di determinare i canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi e i canoni di concessioni di aree destinati a porti turistici). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 5 Riordino della legislazione in materia portuale · Art. 13 Riordino della legislazione in materia portuale · Art. 18 Riordino della legislazione in materia portuale · Art. 28 Riordino della legislazione in materia portuale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 27 agosto 2022

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2018 al 27 agosto 2022. 203 parole tolte, 490 parole aggiunte in 9 capoversi.

L'Autorita' di sistema portuale e, tolto: dove aggiunto: laddove non istituita, tolto: ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito … di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e portuali. tolto: E' altresi' sottoposta aggiunto: Sono altresi' sottoposte a concessione da parte dell'Autorita' di sistema portualetolto: , e aggiunto: e, laddove non istituita tolto: dall'autorita'aggiunto: , dell'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee tolto: anch'essi da considerarsiaggiunto: , anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purche' interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portualiaggiunto: , anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo.tolto: ... Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di tolto: idonee forme di pubblicita', stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione aggiunto: procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonche' la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresi' gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro aggiunto: dell'economia e delle finanze, tolto: con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati aggiunto: da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

a) tolto: la durata della concessione, i aggiunto: l'assegnazione delle concessioni;

aggiunto: b) l'individuazione della durata delle concessioni;

aggiunto: c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo tolto: delle Autorita' concedenti, aggiunto: da parte delle autorita' concedenti;

aggiunto: d) le modalita' di rinnovo tolto: della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario aggiunto: e le modalita' di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;

tolto: b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versareaggiunto: e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;

aggiunto: f) l'individuazione delle modalita' volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i aggiunto: contenuti e le pattuizioni degli atti concessori in essere, nonche' i canoni stabiliti dalle Autorita' di sistema portuale aggiunto: o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime, relativi a concessioni gia' assentite alla data di entrata in vigore tolto: del decreto di cui al comma 1. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' indicati i criteri cui devono attenersi le Autorita' di sistema portuale o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi aggiunto: della presente disposizione. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non tolto: concessionarie. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'Autorita' di sistema portuale puo' concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. aggiunto: titolari della concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equita' e parita' di trattamento. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo … strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale. aggiunto: Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene. Le concessioni o gli accordi tolto: sostitutivi di cui al comma tolto: 4 aggiunto: 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali aggiunto: da localizzare preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 e' richiesto che i tolto: destinatari dell'atto concessorio aggiunto: partecipanti alla procedura di affidamento:

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche tolto: ed aggiunto: e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo tolto: ed aggiunto: e operativo a carattere continuativo tolto: ed aggiunto: e integrato per conto proprio e di terzi;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

… attivita' portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. aggiunto: Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso e' vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti nei quali non vige il divieto di cumulo la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni e' rimessa all'Autorita' di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita' concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese … comprese nel ciclo operativo. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima tolto: sono tenute ad effettuare aggiunto: effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti tolto: in possesso aggiunto: posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attivita' di cui al comma tolto: 6 aggiunto: 8, lettera a). In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attivita'tolto: , di cui al comma tolto: 6 aggiunto: 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima tolto: revocano l'atto concessorio.aggiunto: , nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio. 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portualetolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art18 · fonte del testo

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