Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo', con decreto da emanare di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, imporre a carico degli spedizionieri e ricevitori di merci nonche' delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali un contributo in misura non superiore a ((0,02 euro)) per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata, con parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti, nei limiti e con le modalita' stabiliti dal decreto stesso. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo e' destinato all'assistenza ed alla tutela della integrita' fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto e delle loro famiglie. Il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269, recante "Norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi" e' abrogato. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la liquidazione del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare della gestione "Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale". L'eventuale saldo attivo derivante dalla liquidazione e' versato all'entrata del bilancio dello Stato. Con proprio decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla nomina del liquidatore che potra' avvalersi del personale in servizio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione. Con lo stesso decreto sono stabiliti i compensi per il liquidatore e per il personale utilizzato con onere a carico del "Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale".

Testo vigente dal 24 febbraio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 febbraio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1999 al 24 febbraio 2018. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali un contributo in misura non superiore a tolto: lire 40 aggiunto: 0,02 euro per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata, con parziale attribuzione dell'onere ai … portuale". L'eventuale saldo attivo derivante dalla liquidazione e' versato all'entrata del bilancio dello Stato. tolto: 4. Con proprio decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla nomina … utilizzato con onere a carico del "Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale"aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art25 · fonte del testo

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