[1]I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identita' delle persone che effettuano la segnalazione. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalita' del segnalante. ((3. In ogni fase del procedimento, l'autorita' giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identita' dei segnalanti siano mantenuti riservati. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero ne' in quello per il dibattimento, ne' possono essere in altro modo rivelati, salvo che cio' risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'Autorita' giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU)) ((3-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identita' del segnalante e' punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante)) In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identita' del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non e' menzionata. Fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, in caso di sequestro di atti o documenti l'autorita' giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei segnalanti. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonche' gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorita' di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, avvengono per via telematica, con modalita' idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilita' della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonche' l'integrita' delle informazioni trasmesse.

[2]23

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

23

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Testo vigente dal 1 marzo 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2022

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2017 al 1 marzo 2022. 113 parole tolte, 131 parole aggiunte.

… custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalita' del segnalante. aggiunto: 3. In ogni fase del procedimento, l'autorita' giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che tolto: l'identita' del segnalante sia mantenuta riservata aggiunto: l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identita' dei segnalanti siano mantenuti riservati. In ogni caso, tolto: il nominativo del segnalante non puo' essere inserito aggiunto: i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero ne' in quello per il dibattimento tolto: e la sua identita' non puo' essere rivelata, a meno che l'Autorita' giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dell'attinenza a procedimenti in materia di criminalita' organizzata o terrorismo, l'applicazione delle cautele dettate dall'articolo 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di attivita' svolte sotto copertura, quando lo ritengaaggiunto: , ne' possono essere in altro modo rivelati, salvo che cio' risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tolto: ogni caso, il nominativo del segnalante puo' essere rivelato solo quando l'autorita' giudiziaria, disponendo a riguardo aggiunto: tale caso, l'Autorita' giudiziaria provvede con decreto motivato, tolto: lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. aggiunto: adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU 3-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identita' del segnalante e' punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e … organi di polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei segnalantitolto: . 6. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonche' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231~art38 · fonte del testo