Capo III – (Obblighi di segnalazione )
- Art. 35 — Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
- Art. 36 — Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti
- Art. 37 — Modalità di segnalazione da parte dei professionisti
- Art. 38 — Tutela del segnalante
- Art. 39 — Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette
- Art. 40 — Analisi e sviluppo delle segnalazioni
- Art. 41 — Flusso di ritorno delle informazioni