Art. 37 — Modalità di segnalazione da parte dei professionisti
[1]I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, (( i notai di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c))), ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, ((si avvalgono dell'organismo autonomo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio di cui all'articolo 34-bis istituito presso il proprio organismo di autoregolamentazione)). Resta ferma in ogni caso la responsabilita' del ((notaio)) per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Per le societa' di revisione legale, il responsabile dell'incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, ha l'obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o a un suo delegato. Quest'ultimo esamina le segnalazioni pervenute e le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati.
[2]23
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
23Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Testo vigente dal 23 luglio 2026
