((Al fine di rafforzare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, attraverso un'efficace ed efficiente gestione e analisi dei dati rilevanti, e' istituito presso il Consiglio nazionale del notariato un organismo autonomo e indipendente di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio, trattati nell'ambito dell'attivita' notarile, che opera anche attraverso una banca dati all'uopo costituita, collegata al Sistema di conservazione del notariato.)) ((I notai, quali soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), del presente decreto, sono tenuti a inserire nella banca dati:))

  • a)((le copie autentiche, i dati e le informazioni individuati ai sensi del comma 8, lettera b), a qualunque titolo derivanti o relativi agli atti da essi ricevuti o autenticati, anche avvalendosi del Sistema di conservazione del notariato;))
  • b)((i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attivita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riferiti agli atti di cui alla lettera a);))
  • c)((i dati raccolti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette trasmesse nell'esercizio dell'attivita' professionale da parte di ciascun notaio, ai sensi del capo III del presente titolo.)) ((L'organismo analizza ed elabora i dati ricevuti, provvede a svolgere le analisi di sistema volte a individuare significativita' e rilevanza delle singole fattispecie e restituisce ai notai il flusso di riscontro delle analisi effettuate. Per migliorare l'efficienza dei flussi relativi alle segnalazioni di operazioni sospette, l'organismo assiste i notai nell'assolvimento degli obblighi di valutazione di singole fattispecie, ferma restando la tutela della riservatezza, e indica loro, sulla base dell'analisi compiuta, l'eventuale presenza di evidenze suscettibili di valutazione ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto di cui i notai tengono conto, ai fini del medesimo articolo. L'organismo promuove, altresi', la qualita' delle segnalazioni e la tempestivita' degli scambi informativi con la UIF. Per la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette ai sensi del presente decreto, i notai possono avvalersi dell'intermediazione dell'organismo.)) ((Il Nucleo speciale di polizia valutaria riceve dall'organismo di cui al comma 1, con le modalita' stabilite con apposito protocollo di intesa, le informazioni utili ai fini della valutazione del profilo di rischio dei notai, di cui all'articolo 9, comma 3.)) ((I notai restano in ogni caso pienamente responsabili dell'adempimento diretto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.)) ((Il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, la Guardia di finanza, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la Direzione investigativa antimafia hanno accesso ai dati di cui al comma 2, in conformita' a quanto definito con il decreto adottato ai sensi del comma 8.)) ((L'organismo di cui al comma 1 opera con autonomia e indipendenza funzionale rispetto al Consiglio nazionale del notariato. Il direttore dell'organismo e' nominato dal Consiglio nazionale del notariato, su designazione del Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato, ed e' scelto tra soggetti dotati di adeguati requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali. Il Consiglio nazionale del notariato mette a disposizione le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al funzionamento dell'organismo di cui al comma 1 nell'ambito della propria ordinaria dotazione di bilancio, anche mediante avvalimento di proprio personale, garantendo in ogni caso l'autonomia funzionale dell'organismo.)) ((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, il Consiglio nazionale del notariato e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono disciplinati:))
  • a)((i requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali, la natura e durata dell'incarico e le attribuzioni del direttore dell'organismo di cui al comma 7, i criteri per la determinazione del relativo compenso, nonche' i casi e le modalita' di revoca dell'incarico;))
  • b)((il contenuto, i termini e le modalita' degli obblighi di trasmissione documentale a carico dei notai e le relative procedure;))
  • c)((le modalita' di accesso ai dati oggetto di analisi da parte delle autorita' di cui al comma 6.)) ((Con regole tecniche emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Consiglio nazionale del notariato, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, definisce:))
  • a)((le modalita' tecniche con le quali i notai alimentano la banca dati di cui al comma 1, rettificano e aggiornano i dati e le informazioni in essa contenuti nonche' le modalita' tecniche con cui l'organismo di gestione accentrata, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e alla loro analisi nonche' all'elaborazione e all'invio del flusso di riscontro delle analisi effettuate ai notai;))
  • b)((l'organizzazione e il funzionamento della banca dati prevista dal comma 1;))
  • c)((le specifiche tecniche e di sicurezza necessarie a garantire la migliore capacita' tecnologica, il piu' elevato livello di salvaguardia, efficienza e interoperabilita' della banca dati e del Sistema di conservazione del notariato di cui al comma 1, l'affidabilita' oggettiva e il costante aggiornamento del flusso di riscontro nonche' i requisiti tecnici e di sicurezza informatica specifici per la gestione dei dati al fine di assicurarne la protezione, l'autenticita', l'integrita' e la riservatezza;))
  • d)((le modalita' di analisi di sistema e di restituzione dei flussi di riscontro ai notai.)) ((Al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'operativita' dell'organismo di cui al comma 1, ferme restando le funzioni attribuite alle autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a), il Consiglio nazionale del notariato promuove e controlla l'osservanza degli obblighi posti in capo ai notai, ai sensi del presente articolo. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Consiglio nazionale del notariato adotta, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, linee guida in materia di:))
  • a)((comunicazione di dati e informazioni all'organismo di cui al comma 1;))
  • b)((criteri di indirizzo utili per l'adempimento degli obblighi di segnalazione da parte dei soggetti obbligati in attuazione del presente articolo e, in ogni caso, in linea con le istruzioni, gli indicatori di anomalia e le altre pubblicazioni della UIF;))
  • c)((formazione e aggiornamento continui;))
  • d)((procedure e metodologie di analisi nonche' di valutazione del rischio, in linea con le regole tecniche adottate dal Consiglio nazionale del notariato ai sensi dell'articolo 11.)) ((Entro il medesimo termine di cui al comma 10, secondo periodo, con provvedimento del Consiglio nazionale del notariato, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della giustizia e la UIF, sono stabiliti i termini e le modalita' per:))
  • a)((la trasmissione all'organismo di cui al comma 1, da parte dei notai di ogni informazione pertinente per l'esercizio del controllo di cui al comma 10;))
  • b)((il controllo, sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalita', dell'osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo;))
  • c)((la trasmissione tempestiva, in caso di mancata osservanza da parte del singolo notaio, di una informativa al competente Consiglio notarile distrettuale al fine della eventuale promozione di un procedimento disciplinare, nonche' alla UIF, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Guardia di finanza per le proprie valutazioni.)) ((Fatte salve le violazioni gravi, commesse dolosamente, ovvero ripetute o sistematiche, la verifica della corretta osservanza da parte dei notai degli obblighi di cui al presente articolo e ai relativi atti attuativi, ai fini dell'accertamento della responsabilita' per la violazione delle disposizioni di cui al capo III del presente titolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima prevista dall'articolo 58, comma 1, sempre che le indicazioni fornite con i predetti atti attuativi risultino applicabili alla fattispecie per la quale e' stata contestata la violazione.)) ((Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'organismo di cui al comma 1, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, trasmette una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia, alla UIF, al Consiglio nazionale del notariato, nonche' alle autorita' di vigilanza che hanno comunque accesso ai dati oggetto di analisi ai sensi del comma 6.))

Testo vigente dal 23 luglio 2026

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Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 2023 al 23 luglio 2026. 1132 parole tolte, 1250 parole aggiunte in 18 capoversi.

Al fine di tolto: prevenire eventuali attivita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, aggiunto: rafforzare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, attraverso un'efficace ed efficiente gestione e analisi dei dati rilevanti, e' istituito presso il Consiglio nazionale del notariato un organismo autonomo e indipendente di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio, trattati nell'ambito dell'attivita' notarile, che opera anche attraverso una banca dati tolto: informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attivita' professionale che questi sono tenuti a conservare ai sensi dell'articolo 31. La banca dati e' istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni aggiunto: all'uopo costituita, collegata al Sistema di conservazione del notariato. I notai, quali soggetti obbligati di cui all'articolo tolto: 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti aggiunto: 3, comma 4, lettera c), del presente decreto, sono tenuti a inserire nella banca dati:

aggiunto: a) le copie autentiche, i dati e le informazioni tolto: di cui al comma 1. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni aggiunto: individuati ai sensi del comma 8, lettera b), a qualunque titolo derivanti o relativi agli atti da essi ricevuti o autenticati, anche avvalendosi del Sistema di conservazione del notariato;

aggiunto: b) i dati e le informazioni di cui all'articolo tolto: 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attivita' professionale, ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta nell'ipotesi prevista dall'articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento aggiunto: 31 utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attivita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riferiti agli atti di cui alla lettera a);

aggiunto: c) i dati raccolti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tolto: adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla UIF aggiunto: segnalazione delle operazioni sospette trasmesse nell'esercizio dell'attivita' professionale da parte di ciascun notaio, ai sensi del tolto: presente decreto, emergano operativita' anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi di cui al comma 5, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all'articolo 35. In ogni caso, resta ferma la responsabilita' del professionista per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle aggiunto: capo III del presente titolo. L'organismo analizza ed elabora i dati ricevuti, provvede a svolgere le analisi di sistema volte a individuare significativita' e rilevanza delle singole fattispecie e restituisce ai notai il flusso di riscontro delle analisi effettuate. Per migliorare l'efficienza dei flussi relativi alle segnalazioni di operazioni sospette, tolto: anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso. L'avviso e' generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati a una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacita' economica, la situazione economico-patrimoniale, l'attivita' svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri aggiunto: l'organismo assiste i notai nell'assolvimento degli obblighi di valutazione di singole fattispecie, ferma restando la tutela della riservatezza, e indica loro, sulla base dell'analisi compiuta, l'eventuale presenza di evidenze suscettibili di valutazione ai sensi dell'articolo 35 del presente decretotolto: , le caratteristiche, l'importo, la frequenza e la natura delle prestazioni professionali rese o delle operazioni eseguite nonche' il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l'avviso, l'organismo di autoregolamentazione puo' avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di autoregolamentazione ai fini dell'informativa alla UIF ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ultimo periodo. Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalita' diverse da quelle di cui al presente articolo aggiunto: di cui i notai tengono conto, ai fini del medesimo articolo. L'organismo promuove, altresi', la qualita' delle segnalazioni e la tempestivita' degli scambi informativi con la UIF. Per la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette ai sensi del presente decreto, i notai possono avvalersi dell'intermediazione dell'organismo. Il Nucleo speciale di polizia valutaria riceve dall'organismo di cui al comma 1, con le modalita' stabilite con apposito protocollo di intesa, le informazioni utili ai fini della valutazione del profilo di rischio dei notai, di cui all'articolo 9, comma 3. I notai restano in ogni caso pienamente responsabili dell'adempimento diretto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, tolto: il Nucleo speciale di polizia valutaria della aggiunto: la Guardia di finanza, la Direzione tolto: investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali come individuate dal presente decreto. L'accesso alla medesima banca dati non e' consentito ai singoli professionisti. Le modalita' tecniche e operative dell'accesso aggiunto: nazionale antimafia e antiterrorismo e la Direzione investigativa antimafia hanno accesso ai dati di cui al comma tolto: 9 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorita' aggiunto: 2, in conformita' a quanto definito con il decreto adottato ai sensi del comma 8. L'organismo di cui al tolto: medesimo comma 9 con l'organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalita' uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa alla banca dati dell'organismo di autoregolamentazione, nonche' le modalita' di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorita' dei propri operatori abilitati all'accesso, stabilendo le modalita' dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalita' di aggiunto: comma 1 opera con autonomia e indipendenza funzionale rispetto al Consiglio nazionale del notariato. Il direttore dell'organismo e' nominato dal Consiglio nazionale del notariato, su designazione del Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato, ed e' scelto tra soggetti dotati di adeguati requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali. Il Consiglio nazionale del notariato mette a disposizione le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al funzionamento dell'organismo di cui al comma 1tolto: . La banca dati consente, attraverso gli strumenti definiti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identita' digitale dei soggetti abilitati all'accesso. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati ai sensi dei commi 1 e 3 sono trattati per le finalita' aggiunto: nell'ambito della propria ordinaria dotazione di bilancio, anche mediante avvalimento di proprio personale, garantendo in ogni caso l'autonomia funzionale dell'organismo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, il Consiglio nazionale del notariato e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono disciplinati:

aggiunto: a) i requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali, la natura e durata dell'incarico e le attribuzioni del direttore dell'organismo di cui al tolto: presente articolo e secondo quanto in esso previsto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, restando escluso ogni ulteriore utilizzo. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, e' l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a detto trattamento secondo quanto previsto al comma 11. L'organismo di autoregolamentazione puo' anche avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualita' di responsabili del trattamento aggiunto: comma 7, i criteri per la determinazione del relativo compenso, nonche' i casi e le modalita' di revoca dell'incarico;

aggiunto: b) il contenuto, i termini e le modalita' degli obblighi di trasmissione documentale a carico dei notai e le relative procedure;

aggiunto: c) le modalita' di accesso ai dati oggetto di analisi da parte delle autorita' di cui al comma 6. Con regole tecniche emanate ai sensi dell'articolo tolto: 28 del regolamento (UE) 2016/679. L'organismo di autoregolamentazione adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole aggiunto: 11, comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Consiglio nazionale del notariato, previo parere del Garante per la protezione dei dati personalitolto: , misure tecniche e organizzative adeguate al rischio dirette a aggiunto: e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, definisce:

a) tolto: garantire l'integrita' e la non alterabilita' dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante l'utilizzo di tecniche di crittografia, nonche' la tracciabilita' degli accessi, secondo criteri selettivi, da parte dei soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione, anche in base alle convenzioni di cui al comma 10 aggiunto: le modalita' tecniche con le quali i notai alimentano la banca dati di cui al comma 1, rettificano e aggiornano i dati e le informazioni in essa contenuti nonche' le modalita' tecniche con cui l'organismo di gestione accentrata, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e alla loro analisi nonche' all'elaborazione e all'invio del flusso di riscontro delle analisi effettuate ai notai;

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

aggiunto: b) l'organizzazione e il funzionamento della banca dati prevista dal comma 1;

tolto: b) individuare le specifiche modalita' tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione al professionista dell'avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito dal comma 5. Prima del trattamento, l'organismo di autoregolamentazione effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonche' a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresi' disciplinati i tempi e le modalita' di cancellazione dei dati. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 3 sono conservati nella banca dati per un periodo di dieci anni. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del Codiceaggiunto: c) le specifiche tecniche e di sicurezza necessarie a garantire la migliore capacita' tecnologica, il piu' elevato livello di salvaguardia, efficienza e interoperabilita' della banca dati e del Sistema di conservazione del notariato di cui al comma 1, l'affidabilita' oggettiva e il costante aggiornamento del flusso di riscontro nonche' i requisiti tecnici e di sicurezza informatica specifici per la gestione dei dati al fine di assicurarne la protezione, l'autenticita', l'integrita' e la riservatezza;

aggiunto: d) le modalita' di analisi di sistema e di restituzione dei flussi di riscontro ai notai. Al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'operativita' dell'organismo di cui al comma 1, ferme restando le funzioni attribuite alle autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a), il Consiglio nazionale del notariato promuove e controlla l'osservanza degli obblighi posti in capo ai notai, ai sensi del presente articolo. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Consiglio nazionale del notariato adotta, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, linee guida in materia di tolto: protezione dei dati personali. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati adotta,aggiunto: :

aggiunto: a) comunicazione di dati e informazioni all'organismo di cui al comma 1;

aggiunto: b) criteri di indirizzo utili per l'adempimento degli obblighi di segnalazione da parte dei soggetti obbligati in attuazione del presente articolo e, in ogni caso, in linea con le istruzioni, gli indicatori di anomalia e le altre pubblicazioni della UIF;

aggiunto: c) formazione e aggiornamento continui;

aggiunto: d) procedure e metodologie di analisi nonche' di valutazione del rischio, in linea con le regole tecniche adottate dal Consiglio nazionale del notariato ai sensi dell'articolo 11tolto: , comma 2, regole tecniche con le quali sono individuatiaggiunto: . Entro il medesimo termine di cui al comma 10, secondo periodo, con provvedimento del Consiglio nazionale del notariato, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della giustizia e la UIF, sono stabiliti i termini e le modalita' per:

a) tolto: i documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 che ai sensi del comma 1 del presente articolo devono essere trasmessi alla banca dati informatica aggiunto: la trasmissione all'organismo di cui al comma 1, da parte dei notai di ogni informazione pertinente per l'esercizio del controllo di cui al comma 10;

b) tolto: le modalita' tecniche di alimentazione della medesima banca dati da parte dei professionisti aggiunto: il controllo, sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalita', dell'osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo;

c) tolto: le modalita' tecniche di controllo, da parte dell'organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 3 aggiunto: la trasmissione tempestiva, in caso di mancata osservanza da parte del singolo notaio, di una informativa al competente Consiglio notarile distrettuale al fine della eventuale promozione di un procedimento disciplinare, nonche' alla UIF, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Guardia di finanza per le proprie valutazioni. Fatte salve le violazioni gravi, commesse dolosamente, ovvero ripetute o sistematiche, la verifica della corretta osservanza da parte dei tolto: professionisti, al fine del corretto funzionamento della banca dati. 18. L'organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dei professionisti. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica l'articolo 11, comma 3 aggiunto: notai degli obblighi di cui al presente articolo e ai relativi atti attuativi, ai fini dell'accertamento della responsabilita' per la violazione delle disposizioni di cui al capo III del presente titolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima prevista dall'articolo 58, comma 1, sempre che le indicazioni fornite con i predetti atti attuativi risultino applicabili alla fattispecie per la quale e' stata contestata la violazione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'organismo di cui al comma 1, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, trasmette una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia, alla UIF, al Consiglio nazionale del notariato, nonche' alle autorita' di vigilanza che hanno comunque accesso ai dati oggetto di analisi ai sensi del comma 6.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231~art34bis · fonte del testo

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