Art. 20 — Snellimento di procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64

Al fine di vigilare sulle costruzioni per la prevenzione del rischio sismico in applicazione delle norme di cui al capo 111 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le regioni possono definire, con legge, modalita' di controllo successivo anche con metodi a campione; in tal caso, possono prevedere che l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l'inizio dei lavori. Per l'osservanza delle norme sismiche, resta ferma la responsabilita' del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore. Le regioni emanano altresi' norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, nonche' sui criteri per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico. Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente comma, restano vigenti le norme di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Testo vigente dal 16 dicembre 1981

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 280/1988

    Questione inammissibile
    10 marzo 1988

    Difetta di rilevanza - ed e`, quindi, manifestamente inammissi- bile - la questione proposta relativamente a norme, di cui il giudice a quo non poteva fare concreta applicazione - in quanto non ancora vigenti - per il caso di specie, risolvibile, non in base al principio della retroattivita` della legge penale piu` favorevole, bensi` in base al principio dell'ordinaria irretroattivita` delle leggi (art. 11, primo comma, disp. legge in generale). (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. - dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 e della legge Reg. sic. 15 novembre 1982, n. 135: denunciati, il primo, nella parte in cui autorizza le Regioni a prevedere la non necessita` dell'autorizzazione preventiva per l'inizio di lavori edilizi in parziale difformita` dalla concessione; la seconda, per avere dato attuazione al succitato disposto della legge statale).

    Art. 20 Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 18 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-12-10;741~art20 · fonte del testo

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