Art. 3 — Regime transitorio per le disposizioni di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
Le disposizioni di cui all'articolo 157 ed al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificate dai commi 4 e 7 dell'articolo 1, si applicano dodici mesi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 23 marzo 2009
