Dal 1° gennaio 2004 e fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, e' riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'energia elettrica all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato. Con proprio decreto, il Ministro delle attivita' produttive fissa, ai soli fini del presente decreto legislativo, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. In deroga a quanto stabilito all'articolo 8, comma 7, l'elettricita' prodotta dalle centrali ibride, anche operanti in co-combustione, che impiegano farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ha diritto, per i soli anni dal 2003 al 2007, al rilascio dei certificati verdi sul 100% della produzione imputabile. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28)). 4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28. 5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi e' fissato in dodici anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorita' competenti. 6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 7. I certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativo anche ai successivi due anni. 8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 9. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 14, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti. 10. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero minori entrate.

Testo vigente dal 1 gennaio 2012

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2011 al 1 gennaio 2012. 158 parole tolte, 17 parole aggiunte.

… dal 2003 al 2007, al rilascio dei certificati verdi sul 100% della produzione imputabile. tolto: I soggetti che importano energia elettrica da Stati membri dell'Unione europea, sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente alla quota di elettricita' importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dal medesimo obbligo. La richiesta e' corredata almeno da copia conforme della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, nel Paese ove e' ubicato l'impianto di produzione. In caso di importazione di elettricita' da Paesi terzi, l'esenzione dal medesimo obbligo, relativamente alla quota di elettricita' importata prodotta da fonti rinnovabili, e' subordinata alla stipula di un accordo tra il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui l'elettricita' viene importata, che prevede che l'elettricita' importata prodotta da fonti rinnovabili e' garantita come tale con le medesime modalita' di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28. 4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28. aggiunto: 5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi e' fissato in dodici anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorita' competenti. aggiunto: 6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. aggiunto: 7. I certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato … del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativo anche ai successivi due anni. aggiunto: 8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con … di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. aggiunto: 9. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 14, comma 1, si applicano le disposizioni vigentiaggiunto: . 10. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero minori entrate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-29;387~art20 · fonte del testo

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