Art. 2 — Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle spedizioni oggetto della medesima domanda di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, debitamente approvata dall'Autorita' competente del Paese di origine od alla stessa trasmessa, prima della data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di accettazione delle domande di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995, presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, riguardanti piu' spedizioni verso un Paese terzo di destinazione, l'Autorita' competente italiana deve tenere conto di tutte le circostanze del caso, e in particolare:
- a)del calendario previsto per l'effettuazione di tutte le spedizioni oggetto della medesima domanda debitamente compilata;
- b)della giustificazione fornita a proposito dell'inclusione di tutte le spedizioni in un'unica domanda debitamente compilata;
- c)dell'opportunita' di autorizzare per un numero di spedizioni inferiore a quello cui si riferisce la domanda debitamente compilata.
Testo vigente dal 23 marzo 2009
