Art. 233 — Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 148)
Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ((, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, o dell'articolo 98 del presente decreto)), in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ((ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)), particolari operazioni e specifici interventi, ancorche' attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo piu' efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.
Testo vigente dal 18 gennaio 2023
