Art. 4 — Notifiche degli organismi autorizzati
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 maggio 2016, n. 82.
Abrogato dal 26 maggio 2016
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 maggio 2016, n. 82.
Abrogato dal 26 maggio 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1997 al 26 maggio 2016. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e' sostituito dal seguente: "5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi designati, i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti dalla Commissione, nonche' le modifiche od eventuali revoche della designazione.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 82
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;42~art4 · fonte del testo
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