Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 giugno 2012, n. 78

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Il D.Lgs. 12 giugno 2012, n. 78 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "I rubinetti e gli accessori di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, recanti la marcatura prevista dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE, conformemente all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, possono essere ancora utilizzati".

Testo vigente dal 16 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2003 al 16 giugno 2012. 329 parole tolte.

tolto: I recipienti e le cisterne di nuova fabbricazione devono essere conformi alle disposizioni dettate al riguardo dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento. La conformita' di tali attrezzature a pressione trasportabili alle disposizioni sopra citate deve essere accertata da un organismo notificato ed attestata mediante le procedure di valutazione di conformita' fissate dall'allegato IV, parte I, e specificate all'allegato V. I rubinetti e altri accessori di nuova fabbricazione utilizzati per il trasporto devono essere conformi alle relative disposizioni degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento. I rubinetti e altri accessori con una funzione diretta di sicurezza per l'attrezzatura a pressione trasportabile, ivi comprese le valvole di sicurezza, le valvole di riempimento e di drenaggio e i rubinetti delle bombole, devono essere sottoposti ad una procedura di valutazione della conformita' di livello pari o superiore a quella del recipiente o della cisterna su cui sono montati. Tali rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto possono essere sottoposti ad una procedura di valutazione della conformita' separata da quella relativa al recipiente od altra cisterna. I rubinetti e gli accessori di cui al comma 3, per quanto concerne le prescrizioni tecniche specifiche non contenute nelle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e nelle disposizioni interne di recepimento, devono rispondere ai requisiti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ed essere sottoposti, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo medesimo, ad una procedura di valutazione della conformita' di categoria II, III o IV, a seconda che il recipiente o la cisterna rientri nella categoria 1, 2 o 3, come previsto nell'allegato V del presente decreto. Non e' consentito vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), conformi al presente decreto e recanti il relativo marchio previsto dall'articolo 10, commi l e 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 giugno 2012, n. 78

    Il D.Lgs. 12 giugno 2012, n. 78 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "I rubinetti e gli accessori di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, recanti la marcatura prevista dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE, conformemente all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, possono essere ancora utilizzati".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-02-02;23~art3 · fonte del testo

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