Art. 34 — Riconoscimento dell'equivalenza
I certificati di omologazione CEE di modelli di attrezzature a pressione trasportabili, rilasciati a norma decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986 di recepimento delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, e gli attestati d'esame CE della progettazione, rilasciati a norma del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, sono riconosciuti equivalenti ai certificati di approvazione del tipo di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE e sono soggetti alle disposizioni sul riconoscimento temporaneo delle approvazioni del tipo contenute in detti allegati. I rubinetti e gli accessori di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, recanti la marcatura prevista dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE, conformemente all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, possono essere ancora utilizzati.
Testo vigente dal 15 giugno 2012
