Art. 60 — Monitoraggio
La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura con cadenza biennale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il monitoraggio del presente decreto, tenendo conto dei seguenti indicatori:
- a)occupati nell'indotto nautico globalmente considerato;
- b)piccole e medie imprese nel settore della nautica da diporto;
- c)contenzioso giurisdizionale e ricorsi amministrativi;
- d)immatricolazioni di nuove unita' da diporto;
- e)violazioni accertate relative al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- f)ordinanze-ingiunzione relative al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- g)dati e statistiche inerenti l'andamento generale del settore del diporto nautico. Ai fini del controllo e del monitoraggio di cui al comma 1, gli uffici marittimi di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, tramite il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, forniscono i dati in possesso relativi agli indicatori.
Testo vigente dal 29 gennaio 2018
