Art. 45 — Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
All'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.».
Testo vigente dal 29 gennaio 2018
