Art. 4 — Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197
Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 10, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 10 dicembre 2020, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera provvede alle attivita' ispettive nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
- b)all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «nei propri porti» sono sostituite dalle seguenti: «nei porti nazionali»;
- c)all'articolo 13, comma 2, all'alinea, le parole: «Le Autorita' competenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le Autorita' marittime».;
- d)all'articolo 14, comma 1, all'alinea, le parole: «Le Autorita' competenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le Autorita' marittime»;
- e)all'articolo 16, comma 5, le parole: «Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili trasmette alla Commissione europea ed al Ministero della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alla Commissione europea e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
Testo vigente dal 8 aprile 2024
