Art. 57-bis — Vendita e somministrazione di cibi e bevande. Commercio al dettaglio. Inquinamento acustico

(( Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, le regioni disciplinano la somministrazione itinerante di cibo e bevande, nonche' le attivita' di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unita' da diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balneare. Con riguardo alle bevande alcoliche, la relativa somministrazione e' disciplinata in maniera piu' restrittiva nelle aree interessate da intenso traffico diportistico e commerciale allo scopo di prevenire sinistri dovuti al loro abuso. )) Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Testo vigente dal 22 dicembre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 2018 al 22 dicembre 2020. 30 parole tolte, 79 parole aggiunte.

tolto: Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mareaggiunto: Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, le regioni disciplinano la somministrazione itinerante di cibo e bevande, nonche' le attivita' di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unita' da diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balnearetolto: , tenendo in maggiore considerazione leaggiunto: . Con riguardo alle bevande alcoliche, la relativa somministrazione e' disciplinata in maniera piu' restrittiva nelle aree interessate da intenso traffico diportisticotolto: , aggiunto: e commerciale allo scopo di prevenire tolto: la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande aggiunto: sinistri dovuti al loro abuso. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato l'utilizzo di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art57bis · fonte del testo

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