Art. 8 — Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
All'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole: «sessanta giorni» sono inserite le seguenti: «o, se l'interessato e' residente all'estero, entro centoventi giorni» e le parole: «nei rispettivi registri di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
- b)al comma 2, le parole: «dall'ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista (STED)»;
- c)al comma 3, le parole: «all'ufficio di iscrizione dell'unita' che, previa presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED)» e le parole: «l'ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON)»;
- d)dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore.».
Testo vigente dal 29 gennaio 2018
