Art. 15 — Convenzioni con le pubbliche amministrazioni

Al fine di favorire lo svolgimento di attivita' funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni ((, ivi compresi i consorzi di bonifica,)) possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e a 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.

Testo vigente dal 31 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2008. 6 parole aggiunte.

… promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioniaggiunto: , ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli. Le convenzioni di cui al comma …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228~art15 · fonte del testo

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