Art. 31 — Delega, in materia di Consorzi di bonifica

Il Governo della Repubblica e delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia di Consorzi di bonifica, in base ai seguenti principi e criteri:

  • a)semplificare la procedura in materia di bonifica e di trasformazione fondiaria, al fine di consentire la piu' rapida attuazione dei programmi di bonifica;
  • b)assistere e facilitare l'iniziativa privata, con particolare riguardo a quella contadina, nella procedura per il conseguimento delle provvidenze statali, nonche' realizzare iniziative necessarie alla valorizzazione economico-agraria;
  • c)assicurare, con la riforma del sistema elettivo dei Consorzi, una piu' adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari, singoli o associati;
  • d)determinare i poteri della pubblica Amministrazione nei confronti dei Consorzi di bonifica e delle amministrazioni consortili, al fine di assicurarne il buon funzionamento. Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di quindici senatori e di quindici deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

Testo vigente dal 10 giugno 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454~art31 · fonte del testo

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