Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attivita' di risoluzione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto e dal regolamento (UE) 2021/23. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio. Nell'esercizio delle funzioni di risoluzione, i dipendenti della Banca d'Italia sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio le irregolarita' constatate, anche quando assumono la veste di reati. Sono altresi' coperti da segreto d'ufficio le notizie, le informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza o in possesso i seguenti soggetti in ragione dell'attivita' svolta in relazione alle funzioni disciplinate dal presente decreto:

  • a)il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' il personale del Ministero dell'economia e delle finanze;
  • b)la Consob, e ogni altra pubblica amministrazione o autorita' coinvolta nella risoluzione, fermo restando le forme di collaborazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici richieste dalla Banca d'Italia nonche' la collaborazione tra Banca d'Italia e Consob di cui all'articolo 7 del presente decreto;
  • c)i commissari speciali e i commissari straordinari. Sono obbligati al segreto con riferimento alle informazioni e ai dati acquisiti nell'ambito di attivita' svolte in connessione con l'espletamento di compiti disciplinati dal presente decreto:
  • a)coloro che sono stati contattati, direttamente o indirettamente, dalla Banca d'Italia in qualita' di potenziali acquirenti nell'ambito di una risoluzione, indipendentemente dall'esito del contatto o della sollecitazione, nonche' i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attivita' per essi;
  • b)i soggetti direttamente o indirettamente incaricati dalla Banca d'Italia dello svolgimento di funzioni disciplinate dal presente decreto, nonche' i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attivita' per essi;
  • c)una CCP-ponte per la gestione delle attivita' istituita ai sensi del presente decreto, nella persona dei propri rappresentanti, nonche' i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attivita' per essi. La Banca d'Italia e i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), e di cui al comma 4, adottano adeguati presidi per assicurare il rispetto del segreto da parte delle persone coinvolte nell'esercizio di attivita' connesse alla risoluzione e per valutare i possibili effetti in caso di violazione del segreto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 73, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2021/23, ove necessario per pianificare o attuare una misura di risoluzione, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 3 e 4:
  • a)la Banca d'Italia puo' trasmettere informazioni o autorizzarne la trasmissione a soggetti terzi;
  • b)i soggetti indicati ai commi 3 e 4 possono trasmettere a soggetti terzi le informazioni, diverse da quelle a essi trasmesse dalla Banca d'Italia ai sensi della lettera a), acquisite nell'ambito di attivita' connesse alla risoluzione. Nei casi indicati nel comma 6, i terzi destinatari delle informazioni sono obbligati al segreto sulle medesime.

Testo vigente dal 16 gennaio 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-06;224~art6 · fonte del testo

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