Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto s'intende per:
- a)«controllo ufficiale nel settore dell'alimentazione animale», di seguito denominato «controllo», le attivita' svolte dalle autorita' competenti per verificare il rispetto delle disposizioni normative di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni; al decreto del Ministro della sanita' in data 13 novembre 1985 e successive modificazioni; all'ordinanza del Ministro della sanita' 28 luglio 1994, e successive modificazioni, alla decisione della Commissione europea 2000/766/CE, e successive modificazioni; al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, e successive modificazioni; al decreto del Ministro della sanita' 11 maggio 1998, n. 241, e successive modificazioni, agli obblighi derivati dalle direttive 1999/29/CE e 2002/32/CE, al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, alla decisione della Commissione europea 91/516/CE, e successive modifiche, nonche' le attivita' svolte dalle autorita' competenti per verificare il rispetto delle norme che saranno emanate in recepimento della normativa comunitaria in materia di alimentazione animale;
- b)«controllo documentale», la verifica dei documenti che devono scortare il prodotto e di qualsiasi altra informazione fornita in merito al prodotto;
- c)«controllo d'identita», la verifica, mediante ispezione visiva, della corrispondenza tra il prodotto e la documentazione relativa;
- d)«controllo fisico», il controllo del prodotto con l'eventuale prelievo di campioni ed analisi di laboratorio;
- e)«prodotto destinato all'alimentazione animale o prodotto»: l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione degli animali;
- f)«stabilimento», qualsiasi impresa di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che e' detentrice dello stesso in una fase intermedia prima della commercializzazione o che immette in commercio tale prodotto;
- g)«immissione in circolazione»: la detenzione di prodotti destinati all'alimentazione animale per la vendita, ivi compresa l'offerta, o altre forme di trasferimenti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, nonche' la vendita e le altre forme di trasferimento. Per le altre definizioni inerenti al settore dell'alimentazione animale valgono quelle previste dalla normativa specifica.
Testo vigente dal 22 agosto 2003
