Art. 12 — Programma coordinato di controllo
Con decreto del Ministro per le politiche agricole e del Ministro della sanita', si definiscono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' ed i criteri uniformi da adottare per il programma coordinato di controllo, tenendo conto della specifica situazione italiana nel settore dell'alimentazione animale e definendo la natura e la frequenza dei controlli stessi da effettuarsi periodicamente.
Testo vigente dal 5 gennaio 1999
