Ai fini del presente decreto s'intende per:

  • a)"controllo ufficiale nel settore dell'alimentazione animale" di seguito denominato "controllo", le attivita' svolte dalle autorita' competenti per verificare il rispetto delle disposizioni normative di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in materia di commercializzazione di alimenti semplici e di alimenti composti per gli animali; al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, in materia di alimenti dietetici per animali; al decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293, supplemento ordinario n. 102, del 13 dicembre 1985, concernente prodotti di origine minerale e chimicoindustriali impiegati nell'alimentazione animale; al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione delle direttive 70/524/CEE, 73/103/CEE, 75/296/CEE, 84/587/CEE, 87/153/CEE, 91/298/CEE e 91/249/CEE, relative agli additivi in alimentazione animale; al decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 settembre 1990, n. 322, e successive modificazioni, concernente norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi; nonche' le attivita' svolte dalle autorita' competenti per verificare il rispetto delle norme che saranno emanate in recepimento della normativa comunitaria in materia di alimentazione animale;
  • b)"controllo documentale", la verifica dei documenti che devono scortare il prodotto e di qualsiasi altra informazione fornita in merito al prodotto;
  • c)"controllo d'identita'", la verifica, mediante ispezione visiva, della corrispondenza tra il prodotto e la documentazione relativa;
  • d)"controllo fisico", il controllo del prodotto con l'eventuale prelievo di campioni ed analisi di laboratorio;
  • e)"prodotto", l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione animale;
  • f)"stabilimento", qualsiasi impresa di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che e' detentrice dello stesso in una fase intermedia prima della commercializzazione o che immette in commercio tale prodotto;
  • g)"immissione in commercio", la detenzione dei prodotti per la vendita o per altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o meno, nonche' la vendita e le altre forme di trasferimento. Per le altre definizioni inerenti al settore dell'alimentazione animale valgono quelle previste dalla normativa specifica.

Testo vigente dal 5 gennaio 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-23;460~art2 · fonte del testo

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