Art. 1 — Ambito di applicazione
Il presente decreto legislativo disciplina le sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali. Sono fatte salve le disposizioni relative:
- a)agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;
- b)alla commercializzazione dei mangimi, disciplinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;
- c)al decreto del Ministro della sanita' in data 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000, e successive modificazioni, a condizione che i residui ivi previsti non siano menzionati nell'allegato I;
- d)ai microrganismi nei mangimi;
- e)ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato B del decreto del Ministro della sanita' in data 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985;
- f)ai mangimi per animali disciplinati, dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 16 giugno 2004
