Nel caso in cui si proceda al campionamento dei prodotti per la successiva analisi, e' necessario attenersi a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di campionamento e metodiche analitiche ufficiali. In particolare:

  • a)il campionamento dei prodotti di cui al comma 1 per la successiva analisi e' effettuato con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 20 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno 1978;
  • b)gli accertamenti analitici sono effettuati in conformita' a quanto previsto dalle metodiche comunitarie di riferimento;
  • c)in assenza di metodi di analisi di riferimento comunitari, gli accertamenti analitici possono essere espletati adottando norme internazionali e nazionali scientificamente riconosciute. Gli accertamenti analitici sono espletati dai laboratori dell'ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali, da altri laboratori pubblici operanti per il servizio sanitario nazionale, dai laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane, ciascuno per quanto di propria competenza. Al controllo analitico si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo vigente dal 22 agosto 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-17;223~art16 · fonte del testo

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