Art. 15 — Modalità dei controlli
I controlli devono essere effettuati celermente in maniera tale da limitare il piu' possibile ritardi nella spedizione dei prodotti oggetto di controllo e da non comportare ostacoli ingiustificati alla commercializzazione dei prodotti medesimi. Fatti salvi gli obblighi previsti da leggi o da regolamenti speciali, il personale incaricato del controllo e' tenuto all'osservanza del segreto professionale. Tale disposizione non deve recare pregiudizio alla possibilita' per le autorita' competenti di procedere alla diffusione di informazioni quando cio' e' necessario per prevenire un rischio grave per la salute umana, degli animali e dell'ambiente. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, le autorita' nazionali competenti, nel caso di ispezioni in loco, assicurano piena assistenza e collaborazione agli esperti della Commissione europea.
Testo vigente dal 22 agosto 2003
