Le autorita' di controllo di cui all'articolo 4, comma 1, sottopongono ciascuna partita di prodotti ad un controllo documentale, ad un controllo d'identita' ed eventualmente ad un controllo fisico per campione, indipendentemente dalla destinazione doganale, per verificarne:

  • a)l'origine del prodotto;
  • b)la natura del prodotto;
  • c)la destinazione successiva, in particolare nel caso di prodotti non oggetto di armonizzazione comunitaria;
  • d)che le indicazioni che recano corrispondano ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria o, per i prodotti non armonizzati, da quella nazionale;
  • e)che i prodotti non sono stati respinti da altri punti di entrata nel territorio comunitario;
  • f)che i prodotti soddisfino le condizioni fissate dalla normativa comunitaria o, nei settori che non sono ancora stati oggetto di armonizzazione comunitaria, dalla normativa nazionale applicabile. Prima dell'immissione in libera pratica le autorita' di controllo di cui al comma 1 sottopongono i prodotti ad un controllo fisico per campione per accertarne la conformita' ai requisiti prescritti dalle norme vigenti. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996. Alle spese per l'effettuazione dei controlli di cui al presente articolo si provvedera' applicando le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.

Testo vigente dal 5 gennaio 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-23;460~art6 · fonte del testo

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