L'esportazione di prodotti a duplice uso listati puo' aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata conformemente alle indicazioni di cui all'allegato III, sezione C, del regolamento duplice uso, secondo le modalita' e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorita' competente e sentito il Comitato consultivo. Tali autorizzazioni non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato II, sezione I, del regolamento duplice uso. ((L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale relativa a prodotti a duplice uso listati e' sottoposta alle medesime condizioni e soddisfa i requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12)). ((L'esportazione di beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali puo' aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata secondo le modalita' e limitatamente ai prodotti e ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorita' competente e sentito il Comitato consultivo)). Lo strumento dell'autorizzazione generale nazionale, idoneo a ridurre gli oneri a carico delle imprese e ad attuare forme di semplificazione amministrativa, e' utilizzato per genere di operazioni esportative, tipi di prodotti ((...)) e gruppi di Paesi di destinazione finale. ((L'esportatore che intende avvalersi dell'autorizzazione generale nazionale notifica)) all'Autorita' competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell'esportatore e' iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale nazionale», tenuto dall'Autorita' competente. ((Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale nazionale (codice dell'autorizzazione e data della notifica)")). Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata e' revocata dall'Autorita' competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14. L'autorizzazione generale nazionale e' soggetta alle medesime disposizioni del comma 4 dell'articolo 12. L'utilizzo dell'autorizzazione generale nazionale puo' essere negato, annullato, revocato o sospeso secondo quanto stabilito dall'articolo 14.

Testo vigente dal 18 dicembre 2025

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Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 2023 al 18 dicembre 2025. 38 parole tolte, 122 parole aggiunte.

L'esportazione di prodotti a duplice usotolto: ... listati puo' aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata conformemente alle indicazioni di … non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato II, sezione I, del regolamento duplice uso. aggiunto: L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale relativa a prodotti a duplice uso listati e' sottoposta alle medesime condizioni e soddisfa i requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12. L'esportazione di beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali puo' aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata secondo le modalita' e limitatamente ai prodotti e ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorita' competente e sentito il Comitato consultivo. Lo strumento dell'autorizzazione generale nazionale, idoneo a ridurre gli oneri a carico delle imprese e ad attuare forme di semplificazione amministrativa, e' utilizzato per genere di operazioni esportative, tipi di prodotti tolto: a duplice uso listatiaggiunto: ... e gruppi di Paesi di destinazione finale. tolto: L'utilizzazione aggiunto: L'esportatore che intende avvalersi dell'autorizzazione generale nazionale tolto: e' sottoposta alle medesime condizioni e deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare aggiunto: notifica all'Autorita' competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta … un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale nazionale», tenuto dall'Autorita' competenteaggiunto: . Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale nazionale (codice dell'autorizzazione e data della notifica)". Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;221~art13 · fonte del testo

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