Art. 16-bis — Piano pluriennale per la promozione degli investimenti

Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorita' competente puo' chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall'autorita' medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto:

  • a)interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;
  • b)interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;
  • c)interventi per la sostenibilita' ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione;
  • d)interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attivita' minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;
  • e)misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione. L'autorita' competente procede alla valutazione del piano di investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della funzionalita' dello stesso in rapporto alle finalita' di cui al medesimo comma 1 e della sua fattibilita' tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorita' competente ha la facolta' di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo. In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni dalla data di presentazione del piano modificato o integrato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'autorita' competente rimodula le condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano stesso, anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore a venti anni, secondo quanto previsto nel piano valutato positivamente. Qualora il concessionario uscente non presenti il piano ai sensi del comma 1 o l'autorita' competente non lo valuti positivamente ai sensi del comma 2, l'autorita' medesima procede alla riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9. In ogni caso non spetta alcun compenso o ((rimborso di spese)) per le attivita' connesse alla predisposizione della proposta. L'autorita' competente, qualora accerti, in sede di monitoraggio, da svolgersi secondo le modalita' disciplinate dall'autorita' medesima, l'inadempimento del concessionario in ordine alla realizzazione degli interventi e delle misure del piano, anche sotto il profilo ((dei relativi tempi)), avvia, entro centottanta giorni dall'accertamento stesso, le procedure per la riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 3 e 4.

Testo vigente dal 8 febbraio 2024

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 8 febbraio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2023 al 8 febbraio 2024. 3 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… coltivazione ai sensi dell'articolo 9. In ogni caso non spetta alcun compenso o rimborso aggiunto: di spese per le attivita' connesse alla predisposizione della proposta. L'autorita' competente, qualora accerti, … ordine alla realizzazione degli interventi e delle misure del piano, anche sotto il profilo tolto: delle relative tempistiche aggiunto: dei relativi tempi, avvia, entro centottanta giorni dall'accertamento stesso, le procedure per la riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 3 e 4.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;22~art16bis · fonte del testo

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