Per il Mare il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la terraferma le regioni, nell'ambito della propria competenza, possono emanare uno o piu' disciplinari tipo per le attivita' previste dal presente decreto legislativo, in particolare relativamente a:

  • a)i criteri e le modalita' di valutazione dei requisiti tecnici ed economici che devono possedere i richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione d'interesse nazionale e locale;
  • b)i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'entita' delle risorse geotermiche disponibili ed all'estensione ed alla conformazione dei territori interessati;
  • c)i criteri per il rilascio delle proroghe dei permessi di ricerca e per i casi di riduzione o restituzione delle aree;
  • d)i criteri per la valutazione delle compensazioni per i trasferimenti della titolarita' del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione;
  • e)i criteri per lo sfruttamento congiunto di risorse geotermiche e di sostanze associate rinvenute;
  • f)le procedure specifiche per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarita';
  • g)le modalita' per la revoca delle concessioni di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico;
  • h)le prescrizioni specifiche relative al reinserimento dei fluidi;
  • i)i limiti e le prescrizioni per il rilascio di concessioni di risorse geotermiche di interesse locale su aree gia' oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale;
  • l)i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree gia' oggetto di titoli per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale e o in aree considerate inidonee allo sfruttamento geotermico;
  • m)i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali sottoposte sola dichiarazione di inizio attivita'. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana i disciplinari di cui al comma 1 sentita la CIRM. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere il coinvolgimento, per problematiche di particolare rilievo, della CIRM nelle procedure di propria competenza, nonche' l'avvalimento, per problematiche tecniche specifiche, dei «Laboratori di analisi e di sperimentazione per il settore minerario ed energetico» dell'UNMIG del Ministero dello sviluppo economico.

Testo vigente dal 24 febbraio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;22~art17 · fonte del testo

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