Art. 17 — Iniziative pro-concorrenziali
Per il Mare il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la terraferma le regioni, nell'ambito della propria competenza, possono emanare uno o piu' disciplinari tipo per le attivita' previste dal presente decreto legislativo, in particolare relativamente a:
- a)i criteri e le modalita' di valutazione dei requisiti tecnici ed economici che devono possedere i richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione d'interesse nazionale e locale;
- b)i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'entita' delle risorse geotermiche disponibili ed all'estensione ed alla conformazione dei territori interessati;
- c)i criteri per il rilascio delle proroghe dei permessi di ricerca e per i casi di riduzione o restituzione delle aree;
- d)i criteri per la valutazione delle compensazioni per i trasferimenti della titolarita' del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione;
- e)i criteri per lo sfruttamento congiunto di risorse geotermiche e di sostanze associate rinvenute;
- f)le procedure specifiche per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarita';
- g)le modalita' per la revoca delle concessioni di coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico;
- h)le prescrizioni specifiche relative al reinserimento dei fluidi;
- i)i limiti e le prescrizioni per il rilascio di concessioni di risorse geotermiche di interesse locale su aree gia' oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale;
- l)i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree gia' oggetto di titoli per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale e o in aree considerate inidonee allo sfruttamento geotermico;
- m)i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali sottoposte sola dichiarazione di inizio attivita'. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana i disciplinari di cui al comma 1 sentita la CIRM. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere il coinvolgimento, per problematiche di particolare rilievo, della CIRM nelle procedure di propria competenza, nonche' l'avvalimento, per problematiche tecniche specifiche, dei «Laboratori di analisi e di sperimentazione per il settore minerario ed energetico» dell'UNMIG del Ministero dello sviluppo economico.
Testo vigente dal 24 febbraio 2010
