Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i beni immobili di proprieta' dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonche', di concerto con le amministrazioni usuarie, ((i beni statali)) in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. Alla realizzazione dei predetti interventi possono concorrere le risorse contenute nei piani di investimento della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonche' le risorse finalizzate dal PNRR, Missione 2, previo accordo fra la medesima Agenzia e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformita' ai relativi principi di attuazione. Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa verifica della disponibilita' pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformita' alle ((regole di Eurostat)), per l'affidamento ((delle attivita' di progettazione)), costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di cui al presente comma. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici e le aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprieta' dello Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la progettazione e l'esecuzione degli interventi per l'installazione di impianti di produzione di ((energia da fonti rinnovabili)) di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente. ((3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Agenzia del demanio puo' costituire comunita' energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' con le altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facolta' di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunita', fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175))

Testo vigente dal 22 aprile 2023

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Che cosa è cambiato dal 22 aprile 2023

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2023 al 22 aprile 2023. 3 parole tolte, 180 parole aggiunte.

… di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonche', di concerto con le amministrazioni usuarie, tolto: dei aggiunto: i beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia … delle finanze, puo' avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformita' alle regole aggiunto: di Eurostat, per l'affidamento tolto: della aggiunto: delle attivita' di progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili … la progettazione e l'esecuzione degli interventi per l'installazione di impianti di produzione di energia tolto: rinnovabile aggiunto: da fonti rinnovabili di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente. aggiunto: 3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Agenzia del demanio puo' costituire comunita' energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' con le altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facolta' di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunita', fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13~art16 · fonte del testo

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