Art. 9 — Validità del certificato comunitario per la navigazione interna
Il periodo di validita' del certificato comunitario per la navigazione interna e' fissato dall'autorita' competente in ogni singolo caso secondo quanto previsto dall'Allegato II. L'autorita' competente puo', nei casi specificati agli articoli 10 e 14 e ove previsto nell'Allegato II, rilasciare certificati comunitari provvisori per la navigazione interna, redatti secondo il modello di cui alla parte III dell'Allegato V.
Testo vigente dal 20 marzo 2009
