Art. 10 — Sostituzione del certificato comunitario per la navigazione interna
In caso di furto, smarrimento o distruzione del certificato comunitario per la navigazione interna, l'autorita' che ha rilasciato il certificato originale provvede al rilascio del duplicato, previa acquisizione, dal proprietario, dall'armatore, o dal loro rappresentante, dell'originale o della copia conforme della denuncia presentata alle istituzioni competenti. Se il certificato comunitario per la navigazione interna e' danneggiato, l'autorita' che lo ha rilasciato provvede al rilascio del duplicato, previa restituzione del certificato danneggiato a cura del proprietario, dell'armatore, o del loro rappresentante.
Testo vigente dal 20 marzo 2009
